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Sez. U, Sentenza n. 6690 del 14/11/1986 (Rv. 448839 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - CONDIZIONI - INIZIATIVA DELLA PARTE RICOLLEGABILE NON A MALA FEDE MA A DIFETTO DI DILIGENZA NEL VAGLIARE LA PRETESTUOSITÀ DELLA TESI AVANZATA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448839-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - CONDIZIONI - INIZIATIVA DELLA PARTE RICOLLEGABILE NON A MALA FEDE MA A DIFETTO DI DILIGENZA NEL VAGLIARE LA PRETESTUOSITÀ DELLA TESI AVANZATA - SUFFICIENZA.*

Al fine della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, a carico della parte che abbia infondatamente contestato, con ricorso per regolamento preventivo, la giurisdizione del giudice adito, la sussistenza della colpa grave, di per sè sufficiente a giustificare la condanna medesima (art. 96 primo comma cod. proc. civ.), è ravvisabile nella Mancanza di un "minimum" di controvertibilità sulla questione della giurisdizione alla stregua della disciplina normativa e degli orientamenti della suprema Corte (nella specie, trattandosi di controversia in tema di operazioni elettorali comunali, correttamente instaurata davanti al giudice amministrativo), sicché l'iniziativa della suddetta parte, se non ricollegabile a mala fede, cioè all'intenzionale abuso del regolamento per fini dilatori, discenda comunque dal difetto di ogni elementare diligenza nel vagliare la pretestuosità della tesi avanzata. (V 355/85, mass n 438567).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)