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Sez. L, Sentenza n. 28 del 03/01/1986 (Rv. 443668 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - PREMIO DI PRODUZIONE - CARATTERE DI CONTINUITÀ - INCLUSIONE - AMMONTARE VARIABILE ED EROGAZIONE SOLO IN FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443668-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - PREMIO DI PRODUZIONE - CARATTERE DI CONTINUITÀ - INCLUSIONE - AMMONTARE VARIABILE ED EROGAZIONE SOLO IN FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI - IRRILEVANZA.*

In tema di Determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) la corresponsione al lavoratore di un emolumento, quale il premio di produzione, con carattere di continuità nel corso del rapporto, è in genere sufficiente a farlo considerare - anche se di ammontare variabile ed anche se erogato soltanto in favore di alcune categorie di dipendenti - come elemento della retribuzione da computarsi nella suddetta base di calcolo, sia per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto, sia per la considerazione che un'elargizione liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi solo se occasionale e collegata a particolari eventi. (V 5295/83, mass n 430199; (V 1829/79, mass n 398204).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)