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Sez. 6, Sentenza n. 8762 del 18/03/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150452 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO DELL'ACQUIRENTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150452-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO DELL'ACQUIRENTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Con la norma di cui all'art. 515 cod. pen. il legislatore mira soprattutto a tutelare l'interesse dello stato nel leale Esercizio del commercio e punisce il comportamento del commerciante che non esegue scrupolosamente il contratto, conseguendo cosa diversa da quella dichiarata e risultante dalle etichette apposte sul prodotto venduto. L'atteggiamento psicologico del compratore, pertanto, non assume Rilevanza in proposito e la punibilità del venditore per tale titolo di reato non è esclusa dal fatto che l'acquirente sapeva preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti per qualità diversi da quelli richiesti. (nella specie erano stati consegnati all'acquirente liquori a gradazione diversa da quella figurante sulle etichette delle bottiglie).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)