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Sez. 6, Sentenza n. 4827 del 21/02/1986 Ud. (dep. 04/06/1986) Rv. 172941 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO DELLO ACQUIRENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172941-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO DELLO ACQUIRENTE - IRRILEVANZA.*

Con la norma di cui all'art. 515 cod. pen.. (frode nell'Esercizio del commercio) il legislatore mira soprattutto a tutelare l'interesse dello stato nel leale Esercizio del commercio. Pertanto, lo atteggiamento psicologico del compratore non assume Rilevanza rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata e la punibilità del venditore non è esclusa dal fatto che l'acquirente sapeva preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti per qualità diversi da quelli richiesti. (Conf mass n 150452).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)