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Sez. 4, Sentenza n. 8265 del 02/09/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170483 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULL'AGGRAVANTE - ESPRESSA E MOTIVATA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-09-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170483-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULL'AGGRAVANTE - ESPRESSA E MOTIVATA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA.*

In tema di giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, quando vi è stata espressa e motivata richiesta dell'imputato, il giudice è obbligato a dar conto del proprio giudizio in ordine alla valutazione delle circostanze e - seppure non sia tenuto a formulare una analitica esposizione dei criteri di valutazione - deve, tuttavia, esporre le proprie argomentazioni ai fini della dimostrazione del corretto uso del suo potere discrezionale e del fondamento delle sue conclusioni. (nella specie è stata annullata la sentenza sul punto relativo al diniego della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)