Sez. 4, Sentenza n. 8265 del 02/09/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170483 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULL'AGGRAVANTE - ESPRESSA E MOTIVATA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULL'AGGRAVANTE - ESPRESSA E MOTIVATA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA.*
In tema di giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, quando vi è stata espressa e motivata richiesta dell'imputato, il giudice è obbligato a dar conto del proprio giudizio in ordine alla valutazione delle circostanze e - seppure non sia tenuto a formulare una analitica esposizione dei criteri di valutazione - deve, tuttavia, esporre le proprie argomentazioni ai fini della dimostrazione del corretto uso del suo potere discrezionale e del fondamento delle sue conclusioni. (nella specie è stata annullata la sentenza sul punto relativo al diniego della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)