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Sez. 1, Sentenza n. 962 del 18/10/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171671 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - SEMPLICE ENUNCIAZIONE DELLA ESEGUITA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE CONCORRENTI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - ANALITICA ESPOSIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - NECESSITÀ - FATTISPECIE: DINIEGO DI DECLARATORIA DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULLE AGGRAVANTI.*
Stato
decisa il 1985-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171671-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - SEMPLICE ENUNCIAZIONE DELLA ESEGUITA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE CONCORRENTI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - ANALITICA ESPOSIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - NECESSITÀ - FATTISPECIE: DINIEGO DI DECLARATORIA DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI SULLE AGGRAVANTI.*

Ai fini del giudizio di comparazione, il giudice non può limitarsi ad enunciare l'eseguita valutazione delle circostanze di segno opposto concorrenti, essendo necessario, invece, che egli attenda ad una analitica esposizione dei parametri valutativi adottati, poiché solo in tal modo può parlarsi di corretto Esercizio del potere discrezionale. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto l'adeguatezza della motivazione relativa al diniego della declaratoria di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, quali le modalità della condotta, l'allarme sociale ed ogni altra circostanza oggettiva e soggettiva, avendo i giudici fatto riferimento a tutte le "qualità" dell'Azione criminosa quali le modalità della condotta, l'allarme sociale ed ogni altra circostanza oggettiva e soggettiva, di cui avevano, sulla base delle risultanze probatorie, saggiato perfino l'incidenza del pericolo sociale). (V mass n 170483; (V mass n 161921; (V mass n 152506; (V mass n 146638; (V mass n 140941; (V mass n 169064; (V mass n 168321; (V mass n 167322; (V mass n 165999; (V mass n 152561, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)