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Sez. L, Sentenza n. 4614 del 17/08/1982 (Rv. 422584 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PREVISIONE DI TALE DIRITTO SOLO DOPO IL DECORSO DI UN CERTO TERMINE - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE PRIMA DELLA SCADENZA DI DETTO TERMINE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422584-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PREVISIONE DI TALE DIRITTO SOLO DOPO IL DECORSO DI UN CERTO TERMINE - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE PRIMA DELLA SCADENZA DI DETTO TERMINE - SUSSISTENZA.*

Ai fini dell'esatta qualificazione e valutazione di una prestazione di lavoro subordinato, va considerato elemento determinante e fondamentale il concreto modo di espletamento dell'attività, piuttosto che la qualificazione che ad essa le parti abbiano dato al sorgere o nel corso del rapporto di lavoro. Pertanto, la circostanza che la disciplina collettiva preveda l'inquadramento in un determinato livello solo dopo il decorso di un certo termine non esclude che il lavoratore, ove di fatto assegnato allo svolgimento delle mansioni superiori prima della scadenza di tale termine, abbia diritto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, alla qualifica (superiore) corrispondente. (Conf 625/82, mass n 418391, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)