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Sez. 1, Ordinanza n. 3931 del 22/02/2026 (Rv. 677080-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Processo telematico - Firme digitali "CAdES" e "PAdES" - Equivalenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677080-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". (Nella specie, la S.C. ha esteso tale principio al diverso caso della notifica telematica di un ricorso in formato ".docx" invece che in formato ".pdf", ritenendo il primo formato sufficiente nonostante il contrario dato testuale dell'art. 19 bis del decreto dirigenziale già citato).

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 34, Regolam. Comunitario 23/07/2014 num. 910, Decisione Commissione CEE 08/09/2015 num. 1506

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)