diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 (Rv. 648132 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Processo telematico - Firme digitali "CAdES" e "PAdES" - Equivalenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648132-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 23/07/2014 num. 910 art. 27, Decisione Commissione CEE 08/09/2015 num. 1506, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)