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Sez. 1, Sentenza n. 2821 del 12/02/2015 (Rv. 634209 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Disposizioni in tema di composizione del collegio e di designazione dei suoi componenti, dettate dalla legge quadro n. 109 del 1994, come modificata dal d.l. n. 101 del 1995 - Qualificazione come principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 Cost. - Esclusione - Conseguenze - Legge della Regione Abruzzo n. 43 del 1976, art. 6 - Abrogazione tacita ex art. 10 della legge n. 62 del 1953 - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634209-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 32 della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101 (convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216), nella parte in cui disciplina - mediante rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato - la definizione delle controversie per via arbitrale, con particolare riferimento alla composizione del collegio ed alle modalità di designazione dei suoi componenti, non esprime principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'art. 117 Cost., non essendo diretto a realizzare nel detto settore un interesse unitario che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all'esplicazione della competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario. Ne consegue che la norma citata deve ritenersi priva di efficacia direttamente abrogativa - prevista dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per le leggi statali che modificano i detti principi fondamentali, nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili - dell'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 1976, n. 43, che disciplina la composizione ed il sistema di nomina del collegio arbitrale ricalcando le disposizioni contenute nel capitolato generale approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 10/02/1953 num. 62 art. 10 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 28/08/1976 num. 43 art. 6, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)