diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17489 del 29/03/2024 Cc. (dep. 30/04/2024) Rv. 286328-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti sottoposti a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Autorizzazione all’acquisto di generi alimentari in sopravvitto - Diniego - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286328-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all'alimentazione. (Fattispecie relativa al diniego all'acquisto al sopravvitto di farina e lievito, adottato per la loro facile infiammabilità nonché per la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fornito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali).

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 9, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)