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Sez. 1, Sentenza n. 4030 del 04/12/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280532 - 02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Divieto di acquistare determinati cibi in sopravitto - Limitazioni - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280532-02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di determinati cibi che siano, invece, consentiti ai detenuti non sottoposti al regime differenziato, dovendosi evitare la disponibilità, da parte del detenuto, di quegli alimenti che possano distinguerne la posizione all'interno del gruppo di socialità accrescendone il carisma o lo spessore criminale, ferma restando la necessità di accertare, in concreto, di quali beni si tratti onde verificare la ragionevolezza o meno della scelta in relazione alle finalità proprie del regime differenziato. (Conf. Sez. 1, n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e 7194 del 2021).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 14, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)