Sez. 3, Sentenza n. 2098 del 07/08/1967 (Rv. 329220 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - CONTENUTO - OBBLIGAZIONE DEL PROMITTENTE - NATURA - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - CONTENUTO - OBBLIGAZIONE DEL PROMITTENTE - NATURA - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - ESCLUSIONE.*
Contenuto della promessa dell'obbligazione altrui - relativa cioe al fatto che il terzo assumera un'obbligazione verso il promissario e, se gia obbligato, si indurra ad adempiere - e l'impegno del promittente nei confronti del promissario di adoperarsi perche il terzo si obblighi a fare o addirittura faccia cio che il promittente medesimo ha promesso di guisa che, se il terzo non si obblighi o non esegua l'obbligazione, il promittente e tenuto al risarcimento del danno verso il promissario, ovverosia a corrispondergli l'indennizzo. La promessa dell'obbligazione altrui non deve, pertanto, considerarsi come una obbligazione accessoria di garanzia, ma come obbligazione autonoma, consistente in un facere affinche il terzo assuma l'obbligazione promessa o adempia quella da cui e gia vincolato. Nulla rileva che il terzo, in base a proprio e diverso titolo, sia obbligato verso il promissario, giacche tale titolo resta estraneo al rapporto instaurato con la promessa e, pertanto, nel caso di contegno negativo del terzo, il promittente e tenuto, comunque, al risarcimento in favore del promissario ne puo invocare un beneficio di escussione. (Cfr. 961-64, 1531-64, 2995-63, 2987-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)