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Sez. 1, Sentenza n. 1836 del 21/06/1974 (Rv. 370045 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - RIFIUTO DEL TERZO - CONDANNA DEL PROMITTENTE - LIMITI - ADEMPIMENTO SPECIFICO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370045-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - RIFIUTO DEL TERZO - CONDANNA DEL PROMITTENTE - LIMITI - ADEMPIMENTO SPECIFICO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*

In tema di promessa del fatto di un terzo l'impegno del promittente si esaurisce nell'indurre il terzo ad obbligarsi o compiere il fatto promesso. In caso di rifiuto del terzo puo, nei confronti del promittente, emettersi condanna al pagamento di un indennizzo, ma non una pronunzia di adempimento specifico o di risoluzione del contratto che il terzo abbia ricusato di stipulare o di eseguire. (V 1050'69, mass n 339522; 2098'67, mass n 329220; 1531'64; (V 961'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)