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Sez. L, Sentenza n. 6298 del 23/11/1988 (Rv. 460635 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - RAPPORTI FRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - NATURA - ASSOGGETTAMENTO AL RITO DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460635-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - RAPPORTI FRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - NATURA - ASSOGGETTAMENTO AL RITO DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*

Il rapporto fra gli enti mutualistici ed i medici esterni convenzionati (sia specialisti che generici), sebbene non sia di lavoro subordinato ma di prestazione d'opera intellettuale, comporta l'Obbligo dei medici stessi di espletare tale opera, personale e diretta, in tutti i casi nei quali essa è richiesta da singoli assistiti e di attenersi alle direttive degli enti quali risultano dalla convenzione regolatrice; esso, pertanto, attesa anche la sua permanenza nel tempo, integra gli estremi di un'attività continuativa e coordinata di detti medici per conto dell'ente ed è soggetto, in Sede contenziosa, al rito del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.. (Conf 7455/86, mass n 449500; (Conf 7343/86, mass n 449399).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)