Sez. L, Sentenza n. 7343 del 10/12/1986 (Rv. 449399 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINATO TRA ENTI MUTUALISTICI E MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINATO TRA ENTI MUTUALISTICI E MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*
Il rapporto fra gli enti mutualistici ed i medici esterni convenzionati, sebbene non sia di lavoro subordinato ma di prestazione d'opera intellettuale, comporta l'Obbligo dei medici stessi di espletare tale opera, personale e diretta, in tutti i casi nei quali essa è richiesta dai singoli assistiti e di attenersi alle direttive degli enti, quali risultano dalla convenzione regolatrice; pertanto, detto rapporto, rientrando fra quelli di cosiddetta parasubordinazione, è soggetto, in Sede contenziosa, al rito del lavoro, secondo la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civile. (V 1176/83, mass n 425964; (Conf 48/83, mass n 424838; (Conf 3559/82, mass n 421530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)