Sez. L, Sentenza n. 20225 del 07/10/2016 (Rv. 641494 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoro temporaneo di cui alla l. n. 196 del 1997 - Accordo di proroga - Forma scritta - Necessità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In riferimento al contratto di lavoro temporaneo, di cui all'art. 3 della l. n. 196 del 1997 ("ratione temporis" applicabile), la proroga del contratto, che ai sensi del comma 4 deve essere effettuata con atto scritto, costituisce negozio giuridico contrattuale e non atto unilaterale, sicché tanto la proposta di proroga che l'atto di accettazione del lavoratore devono essere redatti per iscritto, esclusa la possibilità che l'accordo possa concludersi con l'inizio dell'esecuzione del contratto - ai sensi dell'art. 1327 c.c. - o che la volontà del lavoratore possa essere validamente espressa per fatti concludenti.
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 art. 3 com. 4, Cod. Civ. art. 1327
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)