Sez. L, Sentenza n. 16017 del 14/07/2006 (Rv. 592342 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoro temporaneo - Accordo di proroga - Forma scritta - Necessità .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In riferimento al contratto di lavoro temporaneo, l'accordo che preveda la continuazione della prestazione lavorativa oltre il termine - che ne impedisce la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, prevista dall'art. 10, terzo comma della legge n. 196 del 1997 - deve essere concluso per iscritto, a norma dell'art. 3, quarto comma, della medesima legge, nel senso che sia la proposta di proroga che l'atto di accettazione devono essere redatti per iscritto. (Fattispecie relativa al c.c.n.l. 28 maggio 1998 per i dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro interinale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 3, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)