Sez. 2, Sentenza n. 4603 del 23/01/1973 Ud. (dep. 09/06/1973) Rv. 124322 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA SU REATI CONNESSI - EFFETTO ATTRATTIVO - OPERATIVITA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI -NEI CONFRONTI DELLA PARTE CIVILE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA SU REATI CONNESSI - EFFETTO ATTRATTIVO - OPERATIVITA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI -NEI CONFRONTI DELLA PARTE CIVILE - FATTISPECIE.*
L'effetto attrattivo dell'appello, stabilito dall'art 514 cod proc pen, e operante nei confronti di tutte le parti del processo, e quindi anche nei confronti della parte civile. In particolare, si verifica l'effetto attrattivo nel caso in cui una sentenza, emessa in un unico processo cumulativo e contenente piu capi di decisione, dei quali gli uni appellabili ed altro(di natura civilistica)ricorribile ai sensi dell'art 195 cod proc pen nel nuovo testo risultante per effetto della sentenza 15-22 gennaio 1970 della Corte costituzionale, sia stata ritualmente appellata dall'imputato e dal pubblico ministero mentre sia stata impugnata con ricorso per Cassazione dalla parte civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)