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Sez. 4, Sentenza n. 5557 del 17/03/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149223 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - APPELLO DELL'IMPUTATO O DEL PUBBLICO MINISTERO - PARTECIPAZIONE DELLA PARTE CIVILE AL GIUDIZIO DI APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149223-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - APPELLO DELL'IMPUTATO O DEL PUBBLICO MINISTERO - PARTECIPAZIONE DELLA PARTE CIVILE AL GIUDIZIO DI APPELLO - LIMITI.*

In virtù del principio di ordine generale enunciato dall'art. 23 cod. proc. pen., vulnerato solo in parte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1972, avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato non è ammesso l'appello della parte civile; tuttavia è consentito alla stessa parte civile far valere in appello le proprie ragioni non solo come resistente ma anche come appellante, qualora, avendo un'altra parte proposto appello, si determini la utilità della Unione dei giudizi, stante la connessione delle res iudicandae, così come previsto dall'art. 514 cod. proc. pen. (V. Mass. N. 147912; (V. Mass. N. 127293; (V. Mass. N. 124322; (V. Mass. N. 123340).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)