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Sez. L - , Sentenza n. 35997 del 22/11/2021 (Rv. 663001 - 02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Dovere di riattivazione - Decorrenza - Impugnazione della sentenza penale ad opera della parte civile - Rilevanza.
Stato
decisa il 2021-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663001-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di pubblico impiego privatizzato, il dovere della P.A. di riattivazione del procedimento disciplinare all'esito del processo penale decorre solo a partire dal momento in cui sia certa la definitività della pronunzia penale, anche ai fini civili, vieppiù quando la parte civile coincide con l'amministrazione titolare del potere disciplinare; infatti, in tale evenienza, in cui il giudicato opera proprio nei riguardi del datore di lavoro, parte interessata agli effetti disciplinari di esso, l'esito dell'impugnazione della parte civile può influire anche sull'accertamento dell'entità del danno in ipotesi arrecato, con conseguente ricaduta sulla scelta della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)