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Sez. L, Sentenza n. 22418 del 22/10/2009 (Rv. 610067 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Termine di novanta giorni per l'instaurazione o la riattivazione del procedimento penale - Decorrenza - Dalla comunicazione ufficiale della sentenza irrevocabile all'Amministrazione datrice di lavoro - Comunicazione della sentenza penale alle parti e ai loro difensori - Rilevanza - Esclusione - Attivazione a seguito di comunicazione non ufficiale della sentenza irrevocabile - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610067-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici condannati in sede penale, il termine di giorni novanta per l'instaurazione o la riattivazione del procedimento stesso, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 97 del 2001, decorre dalla comunicazione della sentenza irrevocabile all'Amministrazione datrice di lavoro, rispondendo tale soluzione alla duplice esigenza di non procrastinare eccessivamente il potere disciplinare dell'amministrazione e di evitare che il termine decorra anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza e all'avvenuta conoscenza, da parte dell'Amministrazione medesima, dell'irrevocabilità della condanna del proprio dipendente, e dovendosi escludere che, ai fini della identificazione del termine iniziale, assuma rilevo la comunicazione della sentenza penale alle parti e ai loro difensori, trattandosi di attività interna al processo penale funzionale all'impugnazione del provvedimento giudiziale. Resta ferma, peraltro, la possibilità per la P.A. di riattivare la procedura anche a seguito di una comunicazione non ufficiale della sentenza irrevocabile ad opera del proprio difensore ovvero dello stesso dipendente che miri a far cessare una situazione di obbiettiva incertezza a lui pregiudizievole, rispondendo tale soluzione ai canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)