Sez. U, Sentenza n. 7407 del 10/08/1996 (Rv. 499140 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO | Controversie sulla sussistenza della demanialità civica - Giurisdizione del Commissario regionale - Sussistenza - Condizioni - Azioni di rivendica di beni del demanio marittimo dello Stato - Giurisdizione del Commissario - Insussistenza.
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO
La "vis attractiva" della competenza giurisdizionale del Commissario regionale per gli usi civici opera nei soli casi in cui egli debba decidere sulla sussistenza o meno della demanialità civica e la relativa questione si ponga in ordine agli accertamenti a lui demandati ai fini dell'esplicazione delle funzioni amministrative affidategli dalla legge. Pertanto, nel caso in cui il Commissario abbia emesso un provvedimento di legittimazione relativamente ad un bene che venga poi accertato appartenere al demanio marittimo dello Stato, la competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni di rivendica proposte dai privati o, "iure privatorum", dalla P.A., riguardo a quel bene, appartiene al giudice ordinario, il quale, correttamente, procede alla disapplicazione di detto provvedimento, rilevando che esso, essendo affetto dal vizio di incompetenza assoluta, non ha inciso sulla originaria "qualitas soli".
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)