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Sez. U, Sentenza n. 6689 del 14/06/1995 (Rv. 492844 - 01)

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO | Controversie concernenti l'accertamento dell'esistenza, natura estensione dei diritti di uso civico ovvero la qualità demaniale del suolo, o il recupero dei terreni - Giurisdizione del commissario regionale.
Stato
decisa il 1995-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492844-01

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO

Nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - rientrano le controversie concernenti l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, ovvero della qualità demaniale del suolo, nonché le questioni relative alla rivendicazione, intesa come attività diretta al recupero dei suddetti terreni per consentire il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, ogni qual volta attengano a controversie aventi ad oggetto l'accertamento tra i titolari delle rispettive posizioni soggettive e debbano essere risolte con efficacia di giudicato. Relativamente alle menzionate controversie, la giurisdizione del Commissario sussiste ogni qualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate si pone come antecedente logico-giuridico della decisione, cosicché la decisione relativa alla titolarità o alla estinzione degli usi civici, ovvero alle conseguenze della cessione o dell'espropriazione dei terreni soggetti ad usi civici, come antecedente logico necessario, suppone la valutazione e la pronunzia in merito alla "qualitas soli".

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)