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Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 06/09/1966 (Rv. 324536 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - CONTENZIOSO IN GENERE - FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE.*
Stato
decisa il 1966-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324536-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - CONTENZIOSO IN GENERE - FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE.*

L'art 1 del tu 29 gennaio 1958, n 645, sulle imposte dirette, il quale stabilisce che le Disposizioni del primo titolo della legge si applicano solo alle imposte dirette regolate dal testo unico medesimo, non costituisce interpretazione autentica dell'art 5 della legge 5 gennaio 1956, n 1, e non comporta, quindi, che resti esclusa l'abrogazione di una norma riguardante un tributo che non sia disciplinato dal medesimo testo unico quale l'imposta straordinaria sul patrimonio. Non puo, quindi, argomentarsi del citato art 1 per escludere che la soppressione, disposta dall'ultimo comma della legge 5 gennaio 1956, n1, della facolta di accertamento e rettificazione delle commissioni riguardi anche l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.*

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 5, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)