Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 29/03/1969 (Rv. 339497 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IN GENERE - FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DEGLI ATTI PER IL NUOVO ACCERTAMENTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE - NECESSITA - POTERE DI REMISSIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IN GENERE - FACOLTA DI ACCERTAMENTO E RETTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - SOPPRESSIONE - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DEGLI ATTI PER IL NUOVO ACCERTAMENTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE - NECESSITA - POTERE DI REMISSIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - INSUSSISTENZA.*
L'eccezionale facolta di aumentare i redditi accertati e di accertare i redditi omessi, attribuita alle commissioni di prima istanza in virtu dell'art 43 del tu n 4021 del 1877, e stata soppressa dallo art 5 della legge 5 gennaio 1956, n 1 (sulla perequazione tributaria), integralmente riprodotta dall'art 36 delle 'Disposizioni generalì del tu delle leggi sulle imposte dirette, approvato con DPR 29 gennaio 1958, n 645, con il quale e stato disposto che, se nel corso del giudizio di primo grado la commissione viene a conoscenza di elementi che rendano opportuna una integrazione o modifica dell'accertamento, al nuovo accertamento deve provvedere esclusivamente l' ufficio competente cui la commissione, sospesa la pronunzia, deve limitarsi a rinviare gli Atti. Pertanto la commissione centrale delle imposte, non avendo il potere di procedere direttamente a nuovo accertamento non ha neppure quello riconosciuto solo alle commissioni di prima istanza, di sospendere la pronunzia e rinviare gli Atti per il nuovo accertamento all' ufficio competente. (V. 3716-68, mass. 337044 3153-68, mass. 336057bis 1946-68, mass. N. 333962 1524-68, mass. 333218 416-67, mass. 326335 2321-66, mass. N. 324536).*
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1907 num. 560 art. 98, Legge 24/08/1877 num. 4021 art. 43, Legge 05/01/1956 num. 1 art. 5, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)