Sez. 1, Sentenza n. 1829 del 11/07/1966 (Rv. 323571 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO REALIZZATA DAL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CON LE PROVVIDENZE DI CUI AL DL N 517 DEL 1945 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E NON DEL COMUNE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO REALIZZATA DAL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CON LE PROVVIDENZE DI CUI AL DL N 517 DEL 1945 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E NON DEL COMUNE.*
Nell'ipotesi in cui la costruzione di un edificio scolastico sia stata realizzata, con le provvidenze di cui al d.l. 18 agosto 1945 n. 517, dal Provveditorato alle opere pubbliche, legittimata passivamente per il risarcimento dei danni derivati dall'abusiva occupazione del suolo, occorrente per l'esecuzione dell'opera, deve ritenersi esclusivamente l'amministrazione dei lavori pubblici e non il comune, essendosi l'amministrazione dello stato sostituita a quest'ultimo nella realizzazione dell'opera.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)