Sez. 1, Sentenza n. 2333 del 12/06/1975 (Rv. 376179 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - INA-CASA - GESTIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONI - RAPPORTI CON LE 'STAZIONI APPALTANTÌ - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - INSUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - INA-CASA - GESTIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONI - RAPPORTI CON LE 'STAZIONI APPALTANTÌ - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - INSUSSISTENZA.*
In quella delle varie ipotesi di collaborazione di enti nella realizzazione di opere pubbliche (delegazione amministrativa, affidamento dell'esecuzione, finanziamento, gestione per sostituzione soggettiva) che realizza una Forma di delegazione amministrativa intersoggettiva, l'ente delegato opera nei confronti dei terzi in nome proprio e nell'ambito di Competenza propria, sia pure non tipica ma ampliata per effetto della delegazione e con piena autonomia e responsabilita, dato che il rapporto di delegazione spiega effetti esclusivamente fra amministrazione delegante e quella delegata. Tale situazione di negoziazione in nome e per Competenza propria, con autonomia e responsabilita proprie, non e ravvisabile nelle ipotesi della 'gestione dei lavorì della costruzione di case per lavoratori e di opere a tale costruzione attinenti, che la gestione INA-casa prima e la Gescal poi affidavano alle amministrazioni o enti qualificati 'stazioni appaltantì riservandosi i poteri non solo di vigilanza sui lavori, ma di procedere esse ai collaudi ed all'approvazione dei collaudi (art 11 della legge 28 febbraio 1949, n 43; art 7 del decreto 22 giugno 1949, n 340; art 9 del DPR 4 luglio 1949, n 436); tali poteri di intervento diretto venendo mantenuti dall'ente affidante al fine di poter regolare i momenti fondamentali della negoziazione e del rapporto, e di potersi sostituire, occorrendo, alla stazione appaltante nei confronti dei terzi. (V 3289/72, mass n 361115; 3296/69, mass n 343329; (V 2854/66, mass n 325424; 1829/66, mass nn 323571; 323572; 323573; (V 1608/65).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 11, DPR 22/06/1949 num. 340 art. 7, DPR 04/07/1949 num. 436 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)