Sez. 2, Sentenza n. 989 del 27/01/1995 (Rv. 490036 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - SOGGETTI - IN GENERE | Donazioni fatte in vita dal "de cuius" in favore di uno o di alcuni eredi - Dispensa dalla collazione - Imputazione della donazione in conto di legittima o sulla disponibile - Configurabilità - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - SOGGETTI - IN GENERE
Con riguardo alla donazione che il"de cuius" abbia fatto in vita e in favore di uno o di alcuni dei propri eredi, la dispensa dalla collazione, che si traduce, con svantaggio degli altri coeredi, nell'esonero del donatario dal conferimento del "donatum" in sede di formazione della massa ereditaria da dividere, non può essere implicitamente ravvisata nelle clausole con le quali il donante abbia regolato l'imputazione della donazione medesima in conto di legittima o sulla disponibile, atteso che tale imputazione non interferisce, come la dispensa dalla collazione, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del "de cuius".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)