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Sez. L, Sentenza n. 2579 del 02/02/2009 (Rv. 606453 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI | Consulenza tecnica sull'autografia della scrittura privata disconosciuta - Incidenza probatoria - Limiti - Obbligo del giudice di giustificare l'adesione o meno alle risultanze della consulenza - Sussistenza - Necessità di valutare la coerenza dell'atto con le circostanze di fatto emergenti dall'istruttoria - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606453-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI

In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dipendente bancario, accusato di appropriazione indebita, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice di merito che, a fronte di due contrastanti accertamenti peritali sulla paternità della sigla apposta sul documento contabile, aveva ritenuto che permanessero margini di dubbio sulla sicura attribuzione del comportamento al lavoratore licenziato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 217

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)