Sez. 1, Sentenza n. 8881 del 28/04/2005 (Rv. 584032 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI | Consulenza tecnica sull'autografia della scrittura privata disconosciuta - Incidenza probatoria - Limiti - Obbligo del giudice di giustificare l'adesione o meno alle risultanze della consulenza - Sussistenza - Necessità di valutare la coerenza dell'atto con le circostanze di fatto emergenti dall'istruttoria - Sussistenza - Imprescindibilità della consulenza per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI
In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito rilevanza probatoria decisiva, ai fini della revoca di un decreto ingiuntivo, alle conclusioni di una consulenza grafologica sulla sottoscrizione di un atto di fideiussione, giudicata contraffatta, nonostante l'atto risultasse confermato da un rogito notarile, con il quale il suo sottoscrittore aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della banca ingiungente, prestando il proprio consenso alla iscrizione di una ipoteca in favore della stessa.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 217
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)