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Sez. L, Sentenza n. 3655 del 27/05/1988 (Rv. 458927 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - DICHIARAZIONE DEL DEBITORE DI AVER ESTINTO L'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA MEDIANTE IL PAGAMENTO D'UNA SOMMA MINORE DI QUELLA DOMANDATA - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458927-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - DICHIARAZIONE DEL DEBITORE DI AVER ESTINTO L'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA MEDIANTE IL PAGAMENTO D'UNA SOMMA MINORE DI QUELLA DOMANDATA - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e pertanto non può farla il debitore, il quale dichiari di aver estinto l'obbligazione pecuniaria mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, sostenendo - in base ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto - essere questa adeguata alla prestazione del creditore, atteso che in tal modo il debitore nega parzialmente l'originaria esistenza del credito quanto alla parte eccedente la somma già corrisposta e quindi implicitamente riconosce di non aver estinto il credito limitatamente a tale parte. (V 1048/83, mass n 425818; (V 831/81, mass n 411317).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)