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Sez. L, Sentenza n. 10503 del 01/06/2004 (Rv. 573336 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Dichiarazione del debitore di avere estinto l'obbligazione principale mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata - Eccezione di prescrizione presuntiva - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573336-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

L'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento della esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore e pertanto non può essere sollevata dal debitore, il quale dichiari di avere estinto l'obbligazione pecuniaria mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, sostenendo, in base ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto, essere questa adeguata alla prestazione del creditore, atteso che in tal modo il debitore nega parzialmente l'originaria esistenza del credito quanto alla parte eccedente la somma già corrisposta e, quindi, implicitamente, riconosce di non avere estinto il credito limitatamente a tale parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)