diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3607 del 06/08/1977 (Rv. 387216 - 01)

GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - IN GENERE - OPPONIBILITA AL TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI.*
Stato
decisa il 1977-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387216-01

GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - IN GENERE - OPPONIBILITA AL TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI.*

La sospensione del decorso dei termini di prescrizione disposta per il periodo bellico dagli articoli 1 del RDL n 1 del 1944 e 1 del decreto legge lgt n 392 dello stesso anno e opponibile anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari perche, avendo carattere oggettivo, non rientra tra le ipotesi di sospensione della prescrizione per la condizione del titolare considerate dall'art 2942 e richiamate dall'art 1166 cod civ per escluderne l'opponibilita al terzo. (Conf 693/73, mass n 362870).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1166, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)