Sez. 2, Sentenza n. 696 del 12/03/1973 (Rv. 362870 - 01)
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - AMMISSIBILITA - TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OPPONIBILITA.*
GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - AMMISSIBILITA - TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OPPONIBILITA.*
La sospensione del decorso dei termini di prescrizione, stabilito dall'art 1 del RDL 3 gennaio 1944, n 1, e prorogata dall'art 1 del dllt 24 dicembre 1944, n 392, opera anche rispetto ai termini dell'usucapione, e non e subordinata alla prova della concreta possibilita di osservarli per cause dipendenti dallo stato di guerra. La sospensione stessa e opponibile anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari, non rientrando fra le ipotesi di sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, considerate dall'art 2942 cod civ e richiamate dall'art 1166 dello stesso codice per escluderne l'opponibilita al detto terzo. (Conf 531/71, mass n 350218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1166, Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1, Legge 24/12/1944 num. 392 art. 1, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)