Sez. L, Sentenza n. 14807 del 18/10/2002 (Rv. 557972 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Finalità soltanto economiche - Recupero anzianità contributiva - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
In tema di requisiti contributivi ai fini della pensione di anzianità, il rimedio di cui all'art. 13 della legge 1338/1962 vale a compensare il pregiudizio derivante dall'omissione contributiva non più emendabile (nella specie: a causa dell'intervenuta prescrizione), ma non realizza il recupero dell'anzianità contributiva, avendo solo la finalità economica di integrare la prestazione pensionistica maturata in misura inferiore proprio per effetto delle carenze contributive pregresse.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)