diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 379 del 23/01/1989 (Rv. 461507 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA - PRESUPPOSTI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461507-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA - PRESUPPOSTI - ESTREMI.*

Il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato; consegue che, in caso di mancato o insufficiente versamento dei contributi (situazione che si verifica anche quando l'Obbligo contributivo venga assolto su importi retributivi inferiori a quelli effettivamente corrisposti), lo stesso lavoratore può agire in giudizio, anche prima che si sia concluso il rapporto giuridico previdenziale, per ottenere la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa mediante il versamento all'ente previdenziale dei contributi omessi e non prescritti, e può avvalersi, per i contributi prescritti, del rimedio previsto dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, che gli consente di ottenere, in contraddittorio necessario con il suddetto ente, la condanna del datore di lavoro alla Costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione corrispondente ai contributi omessi. (V 2544/88, mass n 458287; (V 1987/88, mass n 457867).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)