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Sez. L, Sentenza n. 4325 del 09/04/1992 (Rv. 476690 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere | Novazione - Estremi - Accertamento - Criteri - Fattispecie relativa a licenziamento del dipendente di un istituto di vigilanza - Derivante dalla revoca del porto d'arma - Seguito da pattuizione di riassunzione a certe condizioni.
Stato
decisa il 1992-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476690-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere

La valida novazione del rapporto di lavoro, con la sostituzione di un nuovo rapporto a quello precedentemente risolto, presuppone, oltre alla mancanza di ogni intento di defraudare le ragioni del lavoratore, l'esistenza di cause oggettive o particolari esigenze aziendali che giustifichino il licenziamento del prestatore di lavoro e la sua successiva riassunzione, nonché un'effettiva volontà novativa; l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno di tale elemento deve essere compiuto dal giudice, alla stregua del canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ., sulla base delle dichiarazioni negoziali delle parti, nel quadro di tutte le circostanze concrete precedenti, concomitanti e successive alla formazione del rapporto. (Nella specie, è stata cassata la decisione dei giudici di merito che ha escluso la configurabilità di una novazione in relazione all'accordo con cui le parti, dopo il licenziamento del dipendente di un istituto di vigilanza - derivante dalla revoca, connessa a procedimento penale, del porto di pistola e del decreto di nomina a guardia giurata - avevano pattuito nella sede dell'ufficio provinciale del lavoro la riassunzione del dipendente subordinatamente all'esito del processo penale e al ripristino delle condizioni giuridiche necessarie per il compito di vigilanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)