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Sez. L, Sentenza n. 16924 del 25/07/2006 (Rv. 592001 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa - Rilevanza - Sospensione delle abilitazioni all'attività di guardia giurata - Assoluzione in sede penale - Reviviscenza dell'abilitazione - Esclusione - Interpretazione del giudice di merito - Insindacabilità.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592001-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza e le dipendenti guardie giurate, l'autorizzazione al porto d'armi e l'approvazione del questore, necessarie per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata, sono il presupposto indispensabile contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d'opera. Ne consegue che, qualora, in pendenza di un'imputazione penale, il prefetto addivenga alla sospensione delle dette abilitazioni amministrative, è configurabile la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa ed è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro. A tal fine non rileva che la sospensione sia stata adottata "fino all'esito del procedimento penale e salvo revoca", poiché è incensurabile l'interpretazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice di merito secondo il quale tale formula non comporta l'automatica reviviscenza dell'approvazione della nomina in caso di assoluzione, essendo necessaria una aggiornata valutazione dei requisiti del prestatore d'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)