Sez. 1, Sentenza n. 3179 del 11/02/2008 (Rv. 601857 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - "Exceptio doli" - Giudizio a cognizione piena - Fra mandante e banca controgarante - Sussistenza - Necessità di conoscere il rapporto causale - "Incidenter tantum" - Limiti - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond), con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore, l'obbligo della banca controgarante di non pagare la banca controgarantita, in presenza della prova evidente della pretestuosità dell'escussione della garanzia, attiene non tanto e non solo al rapporto tra banca controgarante e banca controgarantita, ma in primo luogo al rapporto fra fornitore e banca controgarante; pertanto, la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli comporta la cognizione piena del solo rapporto intercorrente tra il mandante e la banca controgarante, salva la necessità per il giudice di conoscere in via incidentale del rapporto causale al fine di valutare la sussistenza della prova evidente dell'exceptio doli, sicchè il giudizio può svolgersi anche soltanto nei confronti del fornitore-mandante e della banca controgarante, purchè esso abbia ad oggetto esclusivamente l'accertamento dell'obbligo assunto dalla banca verso il mandante, di adempiere a prima richiesta l'obbligazione nei confronti della banca controgarantita (Nel caso di specie la S.C. ha rilevato, tuttavia, che la società ricorrente non aveva limitato la domanda al suo rapporto intercorrente con la banca controgarante, ma aveva richiesto un accertamento diretto dell'obbligo nei confronti della banca controgarantita, sicchè la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto di dover provvedere sul rapporto di controgaranzia tra banca italiana ed estera, in via di cognizione piena e non "incidenter tantum").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)