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Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006 (Rv. 588139 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Contratto autonomo di garanzia - Caratteri - Obbligo di effettuare il pagamento a semplice richiesta del creditore - Rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale - Effetti - Esclusione dell'obbligo di buona fede - Insussistenza - Conseguenze - Richiesta fraudolenta o abusiva del beneficiario - Prova evidente - Rifiuto del pagamento - Dovere del garante - Inadempimento - Esclusione dell'azione di rivalsa nei confronti del debitore.
Stato
decisa il 2006-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588139-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Nelle garanzie autonome, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, non escludono l'operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario. Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1939, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)