Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6634 del 14/03/2017 (Rv. 643677 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Avvocato - Domanda di risarcimento danni da inesatto adempimento attività professionale - Qualità di lavoratrice dipendente dell’attrice - Foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Applicabilità
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di regolamento di competenza, ove sia stata proposta domanda di risarcimento per responsabilità professionale nei confronti di un avvocato, al quale una lavoratrice si era rivolta ai fini dell’insinuazione al passivo del fallimento di una ditta, di cui era stata dipendente, per crediti di lavoro, va affermata la qualità di “consumatore” in capo alla predetta e l’applicabilità del foro esclusivo sancito dall'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, tenuto conto che l’attività di lavoro dipendente, sia pubblico sia privato, non è di certo qualificabile come “attività professionale”, prevista dall'art. 3 comma 1, lett. a), dello stesso decreto, che presuppone la prestazione autonoma di opera professionale intellettuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)