Sez. 3, Ordinanza n. 12685 del 09/06/2011 (Rv. 618124 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Avvocato - Procedimento di ingiunzione contro il cliente per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)