Sez. L, Sentenza n. 5579 del 28/11/1978 (Rv. 395364 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SETTORE DELL'EDILIZIA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI INAPPLICABILITA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA ALL'IMPRESA EDILIZIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SETTORE DELL'EDILIZIA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI INAPPLICABILITA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA ALL'IMPRESA EDILIZIA.*
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale puo riguardare anche il settore dell'edilizia; ma perche sussista un licenziamento di tale natura e sempre necessario che sia dimostrata, come per ogni altro settore produttivo, la concreta soppressione dei posti di lavoro corrispondenti all'attivita svolta dai dipendenti licenziati; e il relativo Onere probatorio, riguardante l'eccezione di inapplicabilita, ai sensi dell'art 11, secondo comma, della legge n 604 del 1966, delle regole generali fissate dalla stessa legge in ordine ai licenziamenti individuali, incombe all'impresa edilizia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)