Sez. L, Sentenza n. 6586 del 03/12/1982 (Rv. 424226 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO DI DIPENDENTI DA IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO DI DIPENDENTI DA IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 5 degli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi nelle imprese industriali stipulati il 20 dicembre 1950 (recepito nel d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019) e 5 maggio 1965, nel sottrarre i licenziamenti collettivi nel settore edilizio all'applicabilità delle norme contenute in entrambi gli accordi, ha imposto, quale unica salvaguardia in favore dei lavoratori nel caso di ultimazione di una parte dell'opera, la condizione che la fase successiva avesse richiesto l'attività lavorativa di operai di qualifica diversa, di modo che - senza che al riguardo avesse rilievo la Forma di organizzazione di lavoro dell'impresa - il licenziamento potesse aver luogo soltanto in caso di assoluta impossibilità di ulteriore utilizzazione dei dipendenti licenziati. (V 1571/81, mass n 412228; (V 886/81, mass n 411397; (V 5579/78, mass n 395364; (V 1518/58, mass n 397868).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 5, DPR 14/07/1960 num. 1019 art. 3, DPR 14/07/1960 num. 1019 art. 11, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 5, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)