Sez. U, Sentenza n. 9654 del 03/10/1997 (Rv. 508501 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Amministrazione patrocinata dall'Avvocatura dello Stato - Atto di citazione o di impugnazione - Omessa notificazione alla predetta Avvocatura - Conseguenze - Nullità degli atti - Sanatoria a mezzo di costituzione del convenuto - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)
L'inosservanza delle disposizioni (artt. 144 cod. proc. civ. e 11 R.D. n. 1611 del 1933), le quali impongono che l'atto introduttivo del giudizio (o l'impugnazione di una sentenza) contro un'Amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato sia a quest'ultima notificato, comporta la nullità dell'atto di citazione (o dell'impugnazione); nullità che può essere sanata dalla costituzione del convenuto o dell'intimato resistente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)