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Sez. U, Sentenza n. 9969 del 21/07/2001 (Rv. 548395 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Amministrazione dello Stato parte in giudizio - Contumacia in primo grado - Notificazione dell'atto di appello - Omessa notificazione all'Avvocatura - Costituzione nel giudizio di appello dell'Amministrazione a mezzo di un proprio funzionario - Conseguenza - Nullità della notifica dell'atto di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548395-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

Non sussiste la nullità della notificazione dell'atto di appello ad una Amministrazione dello Stato, parte contumace nel giudizio di primo grado, effettuata direttamente all'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato, allorché l'Amministrazione stessa si sia regolarmente costituita in appello avvalendosi della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)