Sez. L, Sentenza n. 3904 del 07/06/1983 (Rv. 428828 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - GUARIGIONE DELL'ASSICURATO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PENSIONE DI INVALIDITÀ - SPETTANZE - PRESUPPOSTI - LIMITI TEMPORALI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - GUARIGIONE DELL'ASSICURATO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PENSIONE DI INVALIDITÀ - SPETTANZE - PRESUPPOSTI - LIMITI TEMPORALI.*
In tema di pensione d'Invalidità, qualora si accerti che nel corso del giudizio si è verificata la guarigione dell'assicurato ma che, al momento della proposizione della domanda di pensione, l'assicurato stesso era effetto da una malattia con caratteri definibili, con un giudizio di prevedibilità ex post, come permanenti (ossia come incerti nella durata e nella possibilità di guarigione e non necessariamente come indicativi di un'insanabilità assoluta), il giudice deve riconoscere il diritto a pensione entro il limite temporale di cessazione della malattia. (Conf 3865/78, mass n 393435).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)