Sez. L, Sentenza n. 3865 del 08/08/1978 (Rv. 393435 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - GUARIGIONE DELLO ASSICURATO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PENSIONE DI INVALIDITA - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - LIMITI TEMPORALI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - GUARIGIONE DELLO ASSICURATO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PENSIONE DI INVALIDITA - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - LIMITI TEMPORALI.*
In tema di pensione di invalidita, qualora il giudice accerti che nel corso del giudizio si e verificata la guarigione dell'assicurato ma che, al momento della proposizione della domanda di pensione, l'assicurato stesso era affetto da una malattia con caratteri definibili, con un giudizio di prevedibilita ex post, come permanenti, ossia come incerti nella durata e nella possibilita di guarigione (e non necessariamente come indicativi di un'insanabilita assoluta), egli deve riconoscere il diritto a pensione entro il limite temporale di cessazione della malattia. (V 308/77, mass n 383845).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)