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Sez. 2, Ordinanza n. 30932 del 25/11/2025 (Rv. 676942-01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Disciplina ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676942-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

La disposizione dell'art. 2704, c.c., che stabilisce l'inopponibilità' della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici, dei quali è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)